Cybersecurity: come risponde l’Unione Europea?
3 Ottobre 2022
Approvato il 19 febbraio 2024, il Decreto Legge 19/2024 ha istituito il Piano di Trasformazione 5.0, noto anche come Transizione 5.0.
Nel comma 4 dell’art. 38 di questo decreto, si stabilisce che un’agevolazione fiscale fino al 45% si applica anche ai “software relativi alla gestione aziendale quando acquistati insieme a software, sistemi o piattaforme” per il monitoraggio e l’ottimizzazione energetica.
Il Decreto, entrato in vigore il 2 marzo 2024, offre un credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025, con significative novità rispetto al precedente Piano di Trasformazione 4.0.
Queste novità includono procedure semplificate per ottenere il credito d’imposta e chiarimenti sulla sua utilizzazione, che saranno forniti mediante un Decreto attuativo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 19/2024.
Gli investimenti, per essere agevolabili, devono necessariamente permettere una riduzione di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o del 5% dei consumi energetici dei processi produttivi interessati.
Possono accedere ai benefici del Piano tutti i tipi di imprese, che risiedono ed operano sul territorio nazionale e che intendano effettuare investimenti innovativi nelle proprie strutture produttive apportando una riduzione del consumo energetico.
Per accedere ai benefici del Piano, gli investimenti devono riguardare almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali elencati negli allegati A e B del Piano Transizione 4.0.
L’allegato B, relativo ai software, è stato ampliato includendo ora:
Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio energetico, oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.
Le spese per la formazione del personale non devono superare i €300.000 e non possono superare il 10% dell’investimento totale del progetto.
Il credito d’imposta varia in base alla percentuale di riduzione dei consumi energetici o dei processi produttivi.
Nel caso in cui la riduzione del consumo energetico apportata alla struttura produttiva sia non inferiore al 3% o la riduzione dei processi interessati dall’investimento sia non inferiore al 5%, il credito d’imposta riconosciuto sarà pari a:
Se la riduzione è superiore al 6% per quanto riguarda i consumi della struttura produttiva, o superiori al 10% in merito alle riduzioni apportate ai processi interessati dall’investimento, le aliquote, in questo caso, sono:
Infine, se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva è superiore al 10%, o se la riduzione dei processi interessati dall’investimento è superiore al 15%, le aliquote sono:
Le imprese devono ottenere una certificazione ex ante e una ex post da un valutatore indipendente, attestante la riduzione dei consumi energetici e l’effettiva realizzazione degli investimenti.
Le imprese possono includere le spese per le certificazioni nel credito d’imposta fino a €10.000.
La fruizione del credito d’imposta deve avvenire entro il 31 dicembre 2025 e i beni devono essere mantenuti per almeno 5 anni.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 può essere cumulato con altri incentivi, purché non superino il costo sostenuto. Tuttavia, non è cumulabile con il credito d’imposta Transizione 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
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